Non sai come si ottiene il certificato?
Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento. Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione. Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione.
Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione.
Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo.
Riassumiamo le modalità di accesso:
o da soli tramite il sito www.dgc.gov.it
o tramite app (Immuni o Io)
o con l’aiuto del medico o del farmacista
Il Green pass viene rilasciato:
- In occasione della somministrazione del vaccino;
- Dopo la guarigione da Sars-CoV-2;
- A fronte di test molecolare o antigenico negativo.
SCADENZE GREEN PASS
✓ Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione;
✓ Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un vaccino a più dosi e nel caso la persona non abbia avuto una pregressa infezione COVID tra 90 e 180 giorni) la Certificazione viene emessa dopo 14 giorni dalla somministrazione ed è valida fino al tempo massimo per la dose successiva (42 giorni per Comirnaty e Moderna, 84 giorni per Vaxzevria (ex Astrazeneca);
✓ Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo del tampone;
✓ Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone positivo.
Non verrà richiesta da parte del verificatore una copia del Green Pass e non verrà archiviato come previsto dal DPCM del 17 giugno 2021 all’art. 13 che consente il controllo tramite applicazione “VerificaC19”, al fine di verificare unicamente l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il comma 5 del menzionato art. 13 precisa, inoltre, che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
Ecco perché non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Inoltre il Garante della Privacy, nel commento allo schema del DPCM, pubblicato il 9 giugno 2021, afferma che “tale app consente al verificatore di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati relativi alla medesima oggetto di verifica. Inoltre, è previsto che tale app effettui le predette operazioni, unicamente sul dispositivo del verificatore, anche senza una connessione dati (in modalità offline), procedendo contestualmente alla verifica dell’eventuale presenza dell’identificativo univoco della certificazione nelle liste delle certificazioni revocate (c.d. revocation list). Tali liste sono scaricate periodicamente dalla Piattaforma nazionale-DGC e includono anche quelle degli altri Stati membri acquisite tramite il gateway europeo”.
Si ringrazia per la collaborazione.